Art. 5.
(Corrispettivo).

      1. Il pagamento all'operatore di logistica del corrispettivo pattuito per l'esecuzione dei servizi di logistica da lui eseguiti non può eccedere i trenta giorni dal momento dell'esecuzione dei singoli servizi, salvo diversa pattuizione fra le parti, e comunque non può eccedere i sessanta giorni.
      2. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, l'imprenditore committente deve all'operatore di logistica, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in oggetto, maggiorato di sette punti percentuali, fatte salve la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e la prova del danno ulteriore.
      3. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in oggetto si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, l'imprenditore committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.
      4. In ogni caso, la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
      5. Qualora siano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, modifiche e varianti che comportano incrementi dei costi, l'operatore di logistica ha diritto a un adeguamento

 

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del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.